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JUNIORES REGIONALI | CONFERMATA LA SQUALIFICA FINO AL 09/06/2023 AL NOSTRO DAVIDE MAZZINO




La Corte Sportiva D’Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Terzo Collegio, composta dai signori Giudici Avv. Filippo Chiarla (Presidente), 72/35 Avv. Enrico DONATI (Relatore), Avv. Cristina Anelli (componente) nella udienza del 15 Marzo 2023 ha pronunciato la seguente sentenza: Reclamo presentato dalla società USD Lavagnese 1919, avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria, pubblicato con C.U. n. 58 del 9 Febbraio 2023, relativo alla sanzione della squalifica del calciatore MAZZINO Davide fino alla data del 09.06.2023. Gara: USD Lavagnese 1919 – ASD Levante Calcio del 04.02.2023 (Juniores Regionali – Girone EB). Il Giudice Sportivo ha inflitto al tesserato una squalifica fino al 09.06.2023 perché “al termine della gara, diretto verso l’arbitro, gli tirava una spallata, senza conseguenze lesive, ma facendogli quasi perdere l'equilibrio e nel frattempo gli rivolgeva un’espressione ingiuriosa (sanzione ridotta per l’attenuante della giovane età del calciatore)”. La società reclamante , pur confermando l’espressione irriguardosa pronunciata dal tesserato nel confronti del direttore di gara, contesta la decisione in parola, ritenendola eccessiva, sul presupposto che il contatto tra il giocatore e l’arbitro fosse del tutto involontario. Il reclamo è inammissibile. Ai sensi dell’art. 76, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, il reclamo deve essere, obbligatoriamente, preannunciato con una dichiarazione depositata, unitamente al contributo, a mezzo posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Poiché agli atti di questa Corte vi è il preannuncio del reclamo de quo, inviato via pec, dalla USD Lavagnese, in data 12.02.2023, e relativo alla decisione pubblicata sul comunicato ufficiale n. 58 del 09.02.2023, ne discende la tardività del preavviso e, di conseguenza, l’inammissibilità del reclamo proposto. La Corte, pertanto, definitivamente pronunciando, dichiara l’inammissibilità del reclamo proposto con conseguente conferma della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. P.Q.M. La Corte Sportiva D’Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società USD Lavagnese 1919, confermando la decisione emessa dal Giudice Sportivo Dispone l’incameramento della tassa. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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