top of page

Serie D: le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare di recupero.



Dopo le gare disputate Sabato 19 e Domenica 20 Marzo valide per i recuperi del campionato di Serie D girone A, il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Luca Longhi, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell' A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 23 Marzo 2022, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

SSD IMPERIA CALCIO SRL – ACSD SALUZZO: Il Giudice Sportivo: - letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dall’ACSD SALUZZO, con il quale si chiede sia inflitta alla SSD IMPERIA CALCIO SRL la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 10 comma 6 del C.G.S., per avere detta società violato, a seguito delle sostituzioni di alcuni calciatori della propria squadra effettuate nel corso del secondo tempo, la norma sull’impiego dei calciatori "giovani"; - lette le memorie difensive fatte pervenire dalla SSD IMPERIA CALCIO SRL a mezzo delle quali non si contesta la circostanza ma si insiste sulla sua ininfluenza sulla gara;

- esaminato il rapporto di gara e rilevato che dalla distinta ufficiale della SSD IMPERIA CALCIO SRL risultano schierati nella formazione iniziale, ai fini che qui rilevano:

• 1 calciatore nato dopo il 1° gennaio 2000, il n. 2 Fazio Giacomo;

• 1 calciatore nati dopo il 1° gennaio 2001, il n. 7 Canovi Davide;

• 1 calciatore nato dopo il 1° gennaio 2002, il n. 9 Cassata Lorenzo;

• 1 calciatore nato dopo il 1° gennaio 2003, il n. 5 Deiana Testoni Gioele.

- rilevato che, al 41’ del secondo tempo la SSD IMPERIA CALCIO SRL procedeva alla sostituzione, ultima di cinque, del n. 7, Davide Canovi (classe 2001) con il n. 12 Christian Cifariello (classe 2000)

- rilevato che la sostituzione effettuata al 41’ del secondo tempo determinava la violazione dell’obbligo d’impiegare, per l’intera durata della gara, almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 2001, così come previsto dal C.U. n. 1, stagione sportiva 2021/2022 del Comitato Interregionale

P.Q.M. Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla SSD IMPERIA CALCIO SRL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

Squalifica per UNA gara a:

Andrea Venneri (Asti) per recidiva in ammonizione (5a).

Kenneth Obinna Mamah (Città di Varese) per recidiva in ammonizione (5a).

Mirko Romagnoli (Lavagnese) per somma di ammonizioni.

Roberto Cretaz (Allenatore Pont Donnaz) per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

Facundo Agustin Marquez (Sestri Levante) per recidiva in ammonizione (5a).

Daniel Salvalaggio (Sestri Levante) per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.



Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page