Il Sostituto Giudice Sportivo, Dott. Aniello Merone, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sig. Sandro Capri e del responsabile di segreteria Sig. Marco Ferrari nella seduta del 21 Aprile 2016 in merito alla gara SESTRI LEVANTE - GOZZANO SSD.AR.L. del 3 Aprile scorso si è così espresso:
- letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dal A.S.D. GOZZANO SSDRL, con il quale si chiede sia inflitta all'USD SESTRI LEVANTE la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del C.G.S., per avere detta società violato, a seguito delle sostituzioni di alcuni calciatori della propria squadra effettuate nel corso del secondo tempo, la norma sull'impiego dei calciatori "giovani";
- rilevato che, nel corso della gara l'USD SESTRI LEVANTE procedeva alla sostituzione di tre calciatori e più precisamente: " al 30' del secondo tempo, il n. 8 Owusu Ansah Derrik (classe '94) con il n. 16 Meucci Matteo (classe '93); " al 7' del secondo tempo, il n. 3 Usai Luigi Denis (classe '96) con il n. 17 Gallotti Lorenzo (classe '94); " al 10' del secondo tempo, il n. 7 Marinai Stefano (classe '93) con il n. 20 Provenzano Christian (classe '96);
- rilevato che la sostituzione effettuata al 7' del secondo tempo determinava la violazione dell'obbligo d'impiegare, per l'intera durata della gara, almeno 2 calciatori nati dal 1º gennaio 1996, oltre ad 1 calciatore nato dal 1º gennaio 1995 ed 1 calciatore nato dal 1º gennaio 1997, così come previsto dal C.U. n. 1, del 1 luglio 2015, lettera c) del Dipartimento Interregionale.
Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere alla USD SESTRI LEVANTE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.